Nessun canone è dovuto per la posa di reti di comunicazione elettronica

Il T.A.R. Abruzzo si è espresso sulla illegittimità dei provvedimenti con i quali un Comune ha imposto ad una società di telecomunicazioni il pagamento di un canone per la posa di reti di comunicazioni elettronica. Il Giudice Amministrativo ha statuito che chi esercita servizi di comunicazione elettronica non è tenuto al pagamento del canone di cui all’art. 27 del codice della strada, in quanto un simile canone non è previsto all’interno dell’art. 93 del codice delle comunicazioni.

Nel caso di specie una società di telecomunicazioni ricorreva al Giudice Amministrativo perché destinataria di una richiesta di pagamento di un canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 del codice della strada per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Gli artt. 25 e 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevedono che le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa, che devono essere a carattere oneroso quale corrispettivo per l’uso particolare del bene pubblico, commisurato al vantaggio che l’utente ne ricava. Bisogna però evidenziare come l’art. 231 del codice della strada al comma 3 prevede che in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, quindi in deroga a quanto previsto nella parte in cui vi sono i sopra citati artt. 25 e 27, si devono applicare le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, tra cui l’art. 93 comma 2. Questo ultimo articolo è chiaro nel disporre, prima, che le Pubbliche Amministrazioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge, poi nell’ elencare una serie di oneri cui invece le società sarebbero tenute al pagamento. Non essendo previsto nell’elencazione, di cui all’art. 93, comma 2, del codice delle comunicazioni, il pagamento del canone di cui all’art. 27 del codice della strada le società di comunicazione elettronica nulla dovranno per la posa di reti e/o l’esercizio dei servizi.

T.A.R. Abbruzzo, Sez. I, Sentenza n. 217/2016

Leave a Reply