La legge regionale dell’Umbria n. 19/2014 dettava una regolamentazione complessa delle discipline bionaturali individuando una nuova figura professionale sanitaria. La Consulta ha dichiarato incostituzionale questa legge in quanto la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Corte Costituzionale, Sentenza n. 217 del 5 novembre 2015.